STUDIO ANSALDI S.R.L.

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Spett.le Azienda

                                                                                             

                                                                                             

ALBA, lì  4 giugno 2021

 

 

OGGETTO: Riduzione del premio e dei contributi INAIL.

 

 

Spettabile Azienda,

anche per l’anno 2021 è stata disposta la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per i settori/Gestioni per i quali il procedimento di revisione delle tariffe non è stato completato. Più precisamente, la riduzione non si applica ai premi determinati in base alle nuove tariffe in vigore dal 1° gennaio 2019, vale a dire le tariffe dei premi delle Gestioni Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività, che si applicano anche ai lavoratori con contratto di somministrazione, la tariffa dei premi speciali unitari per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare e la tariffa dei premi della gestione navigazione.

La riduzione continua ad applicarsi nel 2021 ad alcuni premi speciali unitari determinati e ai contributi della gestione agricoltura, nelle more del completamento delle relative revisioni tariffarie.

 

Ambito di applicazione delle riduzione per il 2021

Per l’anno 2021 la riduzione dei premi e contributi dovuti si applica esclusivamente:

·     ai premi speciali unitari dovuti per gli alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro;

·     ai premi speciali unitari previsti per i pescatori autonomi e associati in cooperative della piccola pesca marittima e della pesca nelle acque interne;

·     ai premi speciali dovuti per frantoio, in occasione della campagna olearia, per le persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive assicurate nell’ambito della Gestione industria;

·     ai premi speciali unitari previsti peri facchini e i barrocciai, vetturini e ippotrasportatori riuniti in cooperative e organismi associativi di fatto;

·     ai premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive;

·     ai contributi assicurativi della Gestione agricoltura riscossi in forma unificata dall’Inps.

 

Misura e criterio di applicazione della riduzione

Per l’anno 2021 la riduzione dei premi e dei contributi è stata fissata nella misura pari al 16,36%.

Per quanto riguarda i criteri di applicazione, si ricorda che l’individuazione dei beneficiari della riduzione si basa sull’andamento infortunistico aziendale e sono previsti criteri differenziati a seconda che l’attività sia iniziata da oltre un biennio, oppure da non oltre un biennio.

Per i soggetti che hanno iniziato l’attività da oltre un biennio, si applica il criterio del confronto tra l’indice di gravità medio (IGM) e l’indice di gravità aziendale (IGA), che consente di tenere conto dell’andamento infortunistico per i premi speciali, per i premi per l’assicurazione contro l’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive e per i contributi della gestione agricoltura. Per l’anno 2021, la riduzione si applica ai soggetti con data inizio attività precedente al 3 gennaio 2019, sulla base degli indici di gravità media fissati dal Decreto 7 febbraio 2020 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il e delle Ministro dell'economia finanze, da applicare nel triennio 2020-2022 nelle more del completamento della revisione tariffaria.

Per i soggetti che hanno iniziato l'attività da non oltre un biennio, la riduzione è riconosciuta a seguito di istanza presentata con il servizio on line OT20 (domanda di riduzione dei premi speciali nei primi 2 anni di attività) e per il settore agricoltura tramite l’apposito servizio on line “Modulo riduzione agricoli legge 147/2013 primo biennio”.

La riduzione è riconosciuta ai predetti soggetti che attestano il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Ai fini dell’applicazione della riduzione per l’anno 2021, le attività iniziate da non oltre un biennio sono quelle con data inizio uguale o successiva al 3 gennaio 2019. Se nel corso del suddetto biennio l’istanza di riduzione è stata presentata e accolta, la riduzione per l’anno 2021 nella nuova misura del 16,36% è applicata senza necessità di presentare una nuova istanza.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Con i più cordiali saluti.

           

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